Art. 1.
(Diritti di partecipazione politica
ed amministrativa).

      1. La partecipazione alla vita politica e alle attività di pubblica amministrazione, comprensiva dei diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo, è assicurata a tutti, senza discriminazioni in base alla cittadinanza o alla nazionalità.
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono, oltre che princìpi fondamentali, princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano.